Accordo

Art. 11

In vigore dal 4 feb 1952
Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o più porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma. — Testo vigente | Portale Normativo