Accordo

Art. 16

In vigore dal 4 feb 1952
Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passeggeri, dei bagagli, e delle merci dell'altra Parte, un trattamento diverso da quello usato ai passeggeri, ai bagagli e alle merci di un terzo Paese qualsiasi. In quanto il transito sia permesso, le merci in transito, provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti o dirette verso lo stesso, saranno reciprocamente esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi imposta o diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia che, durante il transito medesimo, debbano essere scaricate, depositate in magazzino o caricate di nuovo. Il libero transito è in ogni caso assicurato ai passeggeri ed al loro bagaglio, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite al riguardo da ciascuna delle Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-16

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