Accordo
Art. 21
In vigore dal 4 feb 1952
Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola
arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, Enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva
secondo la legislazione del Paese in cui è stata emessa;
b) che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine
pubblico dei Paese in cui è richiesta l'esecuzione della decisione stessa.
L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla
legislazione del Paese in cui essa è richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-21