Accordo

Art. 21

In vigore dal 4 feb 1952
Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, Enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva secondo la legislazione del Paese in cui è stata emessa; b) che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine pubblico dei Paese in cui è richiesta l'esecuzione della decisione stessa. L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla legislazione del Paese in cui essa è richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-21

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