Allegato

Art. 4

In vigore dal 4 feb 1952
Le immunità ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua attività commerciale con le seguenti eccezioni: a) le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrare, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformità della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale; b) è consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa può estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attività della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-4-2

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