Allegato
Art. 2
In vigore dal 4 feb 1952
La Rappresentanza commerciale costituisce parte integrante
dell'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia ed ha la sua sede a Roma.
Il Rappresentante commerciale dell'Unione delle Repubbliche me
Sovietiche Socialiste in Italia e i suoi tre sostituti godono di tutte le immunità, e i privilegi accordati ai membri delle Rappresentanze diplomatiche.
Gli impiegati della Rappresentanza commerciale e dei suoi Uffici, che siano cittadini dell'U.R.S.S., saranno esenti dalle imposte italiane sul reddito, che essi percepiranno per il servizio presso il Governo dell'U.R.S.S.
La Rappresentanza commerciale ha diritto di aprile propri Uffici
nelle città di Milano, Genova e Napoli.
L'apertura di Uffici della Rappresentanza commerciale in altre
città d'Italia può aver luogo a seguito di accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. La condizione giuridica degli Uffici della Rappresentanza commerciale sarà determinata d'accordo tra le due Parti.
I locali occupati dalla Rappresentanza commerciale godono
dell'extraterritorialità.
La Rappresentanza commerciale ha diritto di servirsi del cifrario.
La Rappresentanza commerciale non è soggetta alle norme relative al registro delle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-2-2