Accordo

Art. 19

In vigore dal 4 feb 1952
Le persone giuridiche e le società commerciali, costituite sul territorio di una delle Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte. Le persone giuridiche, le società commerciali nonché i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai tribunali dell'altra Parte, tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-19

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