Allegato

Art. 5

In vigore dal 4 feb 1952
Le responsabilità per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potrà attuarsi solo sui loro beni. La Rappresentanza commerciale può dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, società commerciale o persona giuridica italiana. UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-5-2

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma. — Testo vigente | Portale Normativo