Art. 5
Allegato

Art. 5

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In vigore dal 4 feb 1952
Le responsabilità per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potrà attuarsi solo sui loro beni. La Rappresentanza commerciale può dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, società commerciale o persona giuridica italiana. UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-5-2