Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 4 feb 1952
Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o più porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1951-07-24;1637#art-a-11