Art. 8
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 28 mar 1951
Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.
Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.
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