Art. 12
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 28 mar 1951
In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio;
L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
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