Art. 7

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 13 set 1960
Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.
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