Art. 3
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 28 mar 1951
La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.
Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-03-08;122#art-3