Art. 3

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 28 mar 1951
La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
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