Art. 1
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 28 mar 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.
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