Art. 9
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 28 mar 2010
In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati più della inetà dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno
, sentita previamente la provincia interessata,
con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato
.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.
Storico versioni
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