Art. 13

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

In vigore dal 28 mar 1951
La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.
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