Art. 6
In vigore dal 28 ott 1950
Il Comitato presenterà, entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.
Le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato saranno versate al Tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese (di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sarà determinata dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato.
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