Art. 2
In vigore dal 28 ott 1950
Il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è posto in liquidazione.
Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. stesso.
Ai detti fini il Comitato è autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonché formulare proposte al Ministro per il tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-10-17;840#art-2