Art. 4

In vigore dal 28 ott 1950
Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all' i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, nonché le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M. L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato continua ad essere delegata all'I.M.I.
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