Art. 1
In vigore dal 28 ott 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Sono ratificati, ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-10-17;840#art-1