Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 ott 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Sono ratificati, ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325.
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