Art. 5
In vigore dal 28 ott 1950
In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potrà richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina.
Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verrà fatta di concerto fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su designazione del Comitato.
Il commissario straordinario potrà richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all'art. 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 del decreto stesso.
Il Comitato potrà richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.
In tal caso la liquidazione sarà disposta di concerto tra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, intendendosi attribuiti al Comitato tutti i poteri di vigilanza contemplati dal predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-10-17;840#art-5