Art. 11

In vigore dal 28 ott 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - TOGNI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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