Art. 7
LEGGE 29 aprile 1950, n. 582
In vigore dal 1 set 1950
Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da L. 10.000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.
Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente .
Storico versioni
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