Art. 4

LEGGE 29 aprile 1950, n. 582

In vigore dal 1 set 1950
Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
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