Art. 6
LEGGE 29 aprile 1950, n. 582
In vigore dal 1 set 1950
Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.
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