Art. 9

LEGGE 29 aprile 1950, n. 582

In vigore dal 1 set 1950
La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - ALDISIO - SEGNI - D'ARAGONA - MARAZZA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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