Art. 9
LEGGE 29 aprile 1950, n. 582
In vigore dal 1 set 1950
La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - ALDISIO - SEGNI - D'ARAGONA - MARAZZA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-04-29;582#art-9