Art. 5
LEGGE 29 aprile 1950, n. 582
In vigore dal 1 set 1950
Per l'accertamento della spesa di cui al precedente , saranno considerati di massima:
a) la paga degli operai;
b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.
Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.
Storico versioni
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