Art. 1
LEGGE 29 aprile 1950, n. 582
In vigore dal 1 set 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.
Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.
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