Art. 9
LEGGE 5 aprile 1950, n. 225
In vigore dal 3 giu 1950
Sono abrogati i numeri 1) e 2) dell'art. 1, l'art. 3 ed il primo comma dell' del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, restando ferme per quanto altro le rimanenti disposizioni del decreto legislativo medesimo.
È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto 16 aprile 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-04-05;225#art-9