Art. 7

LEGGE 5 aprile 1950, n. 225

In vigore dal 3 giu 1950
Eventuali varianti al tracciato della ferrovia di cui all'art. 1 della presente legge saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tali varianti non potranno, comunque, importare una spesa superiore a quella di cui all'art. 3 della presente legge. Qualora le varianti medesime importassero una spesa inferiore a quella stabilita con l'art. 3 il corrispettivo di concessione verrà corrispondentemente ridotto.
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