Art. 2
LEGGE 5 aprile 1950, n. 225
In vigore dal 3 giu 1950
È approvato l'atto 2 dicembre 1949 con il quale la Società anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) rinunzia ad ogni diritto per la riduzione di cui all'art. 1 della presente legge.
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