Art. 4
LEGGE 5 aprile 1950, n. 225
In vigore dal 1 gen 2002
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Qualora alla rispettiva costruzione del tronco ferroviario e della diramazione suddetti non si addivenga entro il decennio, i diritti di cui agli articoli 60 e 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere fatti valere dai proprietari dei beni espropriati a pena di decadenza entro il termine di un anno dalla scadenza del decennio stesso e dietro pagamento del valore effettivo dei beni quale sarà al momento della relativa richiesta.
Tutti gli immobili espropriati saranno consegnati dalla Società anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) al Demanio dello Stato, non appena completata la procedura di esproprio, salvo diverse disposizioni del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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