Art. 6

LEGGE 5 aprile 1950, n. 225

In vigore dal 3 giu 1950
Qualora nel corso dei lavori i costi della mano d'opera e dei materiali di costruzione applicati alle stesse quantità di lavori e provviste ammesse nella stima in data 16 luglio 1948, in base alla quale è stato determinato il corrispettivo di cui all'art. 3 della presente legge, portino, in complesso, ad un aumento o diminuzione superiore al 10 per cento della spesa che è servita di base alla determinazione del corrispettivo medesimo, sarà in facoltà rispettivamente della Società anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Ministero dei trasporti di richiedere la revisione del corrispettivo. A tale scopo, alla fine di ogni trimestre a decorrere dal 16 luglio 1948, verrà accertato se si siano verificate le condizioni di aumento o di diminuzione previste nel comma precedente e sarà eventualmente richiesta la revisione dalla parte che ritiene di avervi diritto. La revisione si estenderà, oltre che ai lavori ancora da eseguire, anche a quelli eseguiti nel relativo trimestre quando si siano verificate le condizioni di aumento o di diminuzione indicate nel comma precedente. I prezzi da applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun trimestre: a) per la mano d'opera, quelli medi stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per la zona della Campania; b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi Nessun aumento di spesa potrà essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministero dei trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per la ultimazione dei lavori ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati. La diminuzione del corrispettivo si applica ai lavori ancora non eseguiti ed ai materiali ancora non approvvigionati all'inizio del trimestre cui la revisione si riferisce.
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