Art. 5

LEGGE 5 aprile 1950, n. 225

In vigore dal 3 giu 1950
Entro il limite massimo di lire 23.857.184 lo Stato rimborserà alla Società anonima per l'Esercizio dei Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) le spese per le indennità di esproprio degli immobili nonchè per le indennità di occupazione e per i lavori eseguiti sul tronco ferroviario di cui al punto secondo dell'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485. Qualora l'importo complessivo delle somme rimborsate alla Società per il titolo di cui al comma precedente sia inferiore alla somma di lire 23.857.184, la differenza sarà destinata all'eventuale maggior corrispettivo di cui all'art. 3 della presente legge che fosse per essere accordato alla Società medesima per effetto della revisione dei prezzi di cui al successivo .
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