Art. 7
LEGGE 21 agosto 1949, n. 730
In vigore dal 21 ott 1949
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le eventuali convenzioni occorrenti con l'Istituto Mobiliare italiano e con la Banca d'Italia, per regolare i rapporti fra il Tesoro e gli Istituti stessi, per l'effettuazione delle operazioni di cui alla presente legge.
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