Art. 10

LEGGE 21 agosto 1949, n. 730

In vigore dal 21 ott 1949
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SFORZA - GRASSI - VANONI - BERTONE - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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LEGGE 21 agosto 1949, n. 730 (Art. 10 Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P.) — Testo vigente | Portale Normativo