Art. 10
LEGGE 21 agosto 1949, n. 730
In vigore dal 21 ott 1949
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SFORZA - GRASSI - VANONI - BERTONE - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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