Art. 6
LEGGE 21 agosto 1949, n. 730
In vigore dal 21 ott 1949
A parziale modifica dell'ultimo comma dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate.
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