Art. 2

LEGGE 21 agosto 1949, n. 730

In vigore dal 21 ott 1949
Per agevolare gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte dei privati, approvati dal Comitato I.M.I - E.R.P. di cui all' della legge 3 dicembre le 1948 n. 142, possono essere accordati finanziamenti dal l'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla lettera a dell' della presente legge. Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono estese le disposizioni della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, in quanto applicabili.
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