Art. 4

LEGGE 21 agosto 1949, n. 730

In vigore dal 23 lug 1955
Il Ministro per il tesoro, sentito il C.I.R. - E.R.P. determina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote ed autorizza le spese in relazione alle quali ciascuna Amministrazione statale potrà effettuare gli acquisti di cui al precedente , dandone comunicazione alle Camere.
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