Art. 3
LEGGE 21 agosto 1949, n. 730
In vigore dal 23 lug 1955
Le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sia per le necessità dei servizi di esse direttamente dipendenti che per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di macchinari e attrezzature avvalendosi della assistenza prevista, dal citato Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948.
I suddetti acquisti dovranno essere contenuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire di cui alla, lettera b del precedente per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, ed in quello che potrà venire autorizzato con legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giugno 1952.
L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, è autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al primo comma del presente articolo, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-08-21;730#art-3