Art. 5

LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

In vigore dal 24 ago 1949
Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore. Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate. La nomina ha la durata di un anno e può essere rinnovata purchè l'interessato lo consenta.
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