Art. 7
LEGGE 15 agosto 1949, n. 533
In vigore dal 24 ago 1949
La nomina di consulenti tecnici previsti dai precedenti deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e successivamente nei trenta giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire.
Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il pretore o il presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.
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