Art. 2
LEGGE 15 agosto 1949, n. 533
In vigore dal 24 ago 1949
I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-08-15;533#art-2