Art. 1
LEGGE 15 agosto 1949, n. 533
In vigore dal 27 dic 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.
Ogni patto contrario è nullo. (1)
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