Art. 4

LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

In vigore dal 24 ago 1949
Per la decisione delle controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'art. 2119 del Codice civile e delle altre cui può dar luogo l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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