Art. 3
LEGGE 15 agosto 1949, n. 533
In vigore dal 24 ago 1949
Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente.
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