Art. 8

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 8 ago 1991
Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio . Il giorno delle elezioni è fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.
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