Art. 14

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 15 set 1949
Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sarà fissata dal Ministro per la grazia e giustizia ed il Consiglio durerà in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.
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