Art. 15

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 15 set 1949
Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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